La spending review nel processo di bilancio: riflessioni sulla prima applicazione dell’art. 22-bis della legge 196/2009

di Maria Cristina Mercuri e Gianluigi Nocella - Ufficio Parlamentare di bilancio


Il 2018 è stato il primo e unico esercizio in cui ha trovato applicazione la procedura di individuazione degli obiettivi di risparmio di spesa dei ministeri. Si tratta di un’innovazione importante, che mira a integrare in maniera sistematica il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio, rafforzando illegame tra la definizione degli obiettivi macrofinanziari e le scelte allocative.

Maria Cristina Mercuri e Gianluigi Nocella – Ufficio Parlamentare di Bilancio

 

Abstract

Il 2018 è stato il primo e unico esercizio in cui ha trovato applicazione la procedura di individuazione degli obiettivi di risparmio di spesa dei ministeri. Si tratta di un’innovazione importante, che mira a integrare in maniera sistematica il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio, rafforzando illegame tra la definizione degli obiettivi macrofinanziari e le scelte allocative. Sebbene gli obiettivi finanziari fissati per il 2018 si possano ritenere conseguiti, questa prima esperienza ha messo in evidenza vari elementi di criticità. Da un punto di vista sistemico, sono mancati, all’interno del Def, gli elementi di raccordo tra la definizione dei saldi programmatici di finanza pubblica e i target di riduzione della spesa assegnati ai ministeri. Dal punto di vista applicativo, invece, non sempre le modalità attuative scelte dalle diverse amministrazioni si sono dimostrate adeguate, in quanto poco rispondenti ai principi ispiratori della norma o perché inefficaci dal punto di vista operativo. In ogni caso, l’implementazione della procedura ha determinato una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni nel predisporre le proposte di bilancio e una più accorta riconsiderazione delle previsioni a legislazione vigente; inoltre, la pubblicazione della documentazione prodotta nell’ambito della procedura ha favorito la diffusione di informazioni di interesse pubblico. Un fattore essenziale, finora mancato, è rappresentato dalla continuità nell’applicazione della norma.

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