di Luigi Fiorentino - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Elisa Pintus - Università della Valle d’AostaIl periodo compreso tra il 2018 e il 2026, dalla prima uscita di RIPM a oggi, non può essere letto soltanto come una successione di riforme, decreti, piani e adempimenti...
Il periodo compreso tra il 2018 e il 2026, dalla prima uscita di RIPM a oggi, non può essere letto soltanto come una successione di riforme, decreti, piani e adempimenti. Esso rappresenta, piuttosto, uno straordi-nario stress test della capacità istituzionale della pubblica amministrazione (Pa) italia-na: una prova condotta sotto la pressione di crisi esterne, vincoli europei, accelerazioni tecnologiche e nuove aspettative sociali. In questi anni, pandemia, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), trasformazione digitale, lavoro agile, rinnovi contrattuali, riforma dei contratti pubblici e irruzione dell’intelligenza artificiale hanno agito non come fenomeni separati, ma come fattori convergenti di ripensamento del modo di amministrare e gestire la Pa.
Il punto decisivo, per una rivista come RIPM, non è stabilire se l’amministrazio-ne italiana sia cambiata. La domanda più fertile è se essa abbia imparato a cambia-re: se, cioè, le innovazioni introdotte negli anni dell’emergenza e del Pnrr siano state capaci di modificare routine organizzati-ve, competenze, sistemi decisionali, rap-porti con cittadini e imprese, modelli di responsabilità e criteri di valutazione dei risultati. È su questo passaggio – dal cam-biamento come reazione al cambiamento come capacità – che occorre costruire una riflessione di public management.
Il ciclo 2018–2026 si apre in una fase nella quale molti nodi della Pa italiana erano già evidenti: frammentazione organizzativa, debolezza dei sistemi di coordinamento, alta età lavorativa del personale, difficoltà di attrazione di competenze specialistiche,
divari territoriali nella qualità dei servizi e rapporto, spesso, irrisolto nella sequenza logica fra norma, organizzazione e risul-tato. La pandemia da Covid-19 ha reso visibili questi nodi con un’intensità nuova. Non li ha creati, ma li ha esposti, si potreb-be affermare, mostrando quanto la conti-nuità dei servizi pubblici dipenda non solo dalla correttezza formale dell’azione am-ministrativa, ma anche dalla capacità di adattamento delle organizzazioni.
L’emergenza sanitaria ha, indubbiamente, funzionato come stress test della resilienza amministrativa. La diffusione improvvisa del lavoro da remoto, la necessità di eroga-re prestazioni in condizioni eccezionali, il ricorso a procedure accelerate e la crescen-te dipendenza dalle infrastrutture digitali hanno prodotto un apprendimento orga-nizzativo diseguale. Alcune amministra-zioni hanno trasformato l’emergenza in occasione di innovazione; altre hanno re-plicato a distanza modelli organizzativi in-variati. Ne è emersa una lezione semplice ma non scontata: le tecnologie non produ-cono trasformazione se non sono sostenute da processi, competenze, responsabilità e capacità di coordinamento.
Il Pnrr ha introdotto un secondo momen-to di accelerazione. Risorse finanziarie rilevanti, scadenze stringenti, milestone e target, monitoraggio europeo e raccordo fra livelli di governo hanno imposto alle amministrazioni una logica di gestione per programmi e risultati. In questo senso, il Piano ha agito come “dispositivo” di ap-prendimento e come specchio dei divari: ha premiato le istituzioni capaci di proget-tare, coordinare, rendicontare e valutare, e ha reso più evidenti le fragilità di quelle prive di capitale umano, processi e struttu-re organizzative adeguate.
Questa traiettoria non è lineare. Accanto a innovazioni reali, permangono inerzie, ridondanze procedurali e discontinuità attuative. La Pa italiana appare, così, at-traversata da un movimento ambivalente: da un lato, sperimenta nuovi strumenti di management pubblico; dall’altro, rischia di incorporarli come ulteriori livelli di adempimento. La questione editoriale più rilevante è, dunque, quella di voler com-prendere come evitare che le innovazioni diventino semplicemente nuovi oggetti bu-rocratici e come, invece, trasformarle in capacità stabile di governo.
Negli anni considerati, il concetto di capa-cità amministrativa è tornato al centro del dibattito pubblico. Non si tratta più di una formula tecnica riservata agli addetti ai la-vori, ma di una condizione sostanziale per l’efficacia delle politiche pubbliche e delle coerenti azioni manageriali adhocratiche nelle aziende pubbliche. La capacità ammi-nistrativa, organizzativa e gestionale com-prende dotazioni di personale, competenze professionali, qualità della programmazio-ne, uso dei dati e delle informazioni, coordi-namento interistituzionale, sistemi informa-tivi, procedure di procurement, leadership dirigenziale e cultura della valutazione. È, in altri termini, una fondamentale “infra-struttura” invisibile senza la quale anche le migliori decisioni di policy restano fragili.
Il Pnrr ha reso evidente questa dimensione. La stessa architettura del Piano, fondata su milestone e target, richiama una logi-ca di performance contrattualizzata: le ri-forme e gli investimenti sono valutati non soltanto per la loro previsione normativa, ma per l’avanzamento verificabile e per il raggiungimento di risultati misurabili. Questa impostazione ha spinto molte am-ministrazioni a rafforzare project mana-gement, rendicontazione, monitoraggio e coordinamento con soggetti attuatori, enti territoriali e strutture centrali.
Tuttavia, la capacità amministrativa, ge-stionale e organizzativa non può essere ridotta a una capacità di esecuzione del Piano. La sfida più rilevante riguarda il dopo-Pnrr: capire quali competenze, me-todi e prassi resteranno patrimonio ordi-nario delle amministrazioni e quali, inve-ce, verranno dispersi con la chiusura del ciclo straordinario. Il rischio è che il Pnrr produca una amministrazione a doppio binario: una parte orientata a progetti, in-dicatori e scadenze europee; un’altra anco-ra organizzata secondo logiche settoriali, adempitive e frammentate.
In questa prospettiva, la capacità suddet-ta deve essere letta come una dimensione dinamica, non come una dotazione stati-ca. Essa cresce quando le amministrazio-ni apprendono dall’esperienza, quando gli errori diventano conoscenza orga-nizzativa, quando i dati alimentano de-cisioni e non solo reportistica, quando le competenze sono mappate, sviluppate e utilizzate in modo coerente. È qui che la riflessione di public management può offrire un contributo specifico: spostare l’attenzione dalla riforma come atto alla riforma come processo di apprendimento istituzionale.
Sul piano organizzativo, il periodo 2018–2026 ha mostrato una tensione costante fra strutture ordinarie e strutture straordi-narie. L’emergenza pandemica ha imposto nuove modalità di lavoro; il Pnrr ha favo-rito la costituzione di unità di missione, task force, gruppi interfunzionali e presidi di monitoraggio; la digitalizzazione ha ri-chiesto ruoli trasversali e nuove forme di collaborazione fra uffici; la semplificazione ha sollecitato procedure più rapide e deci-sioni più integrate.
Queste innovazioni hanno prodotto effetti positivi. In molte amministrazioni si è dif-fuso un linguaggio più vicino alla gestione per obiettivi, alla programmazione inte-grata, alla responsabilità di progetto e al coordinamento multilivello. L’esperienza del lavoro agile, pur con esiti diversi, ha co-stretto le organizzazioni a interrogarsi su fiducia, autonomia, misurazione delle at-tività e qualità del coordinamento. Il Piao – Piano integrato di attività e organizza-zione – documento unico di programma-zione e governance per le pubbliche am-ministrazioni italiane introdotto nel 2022, ha spinto verso una maggiore integrazione fra performance, organizzazione, fabbiso-gni, azioni anticorruzione e per la legalità, anche se la sua attuazione non sempre ha superato l’impostazione documentale.
Il problema è stabilire se tali strumenti siano destinati a restare sovrastrutture o possano diventare occasioni di riprogetta-zione organizzativa. Le unità di missione del Pnrr nelle varie amministrazioni, ad esempio, hanno consentito di concentrare
competenze e responsabilità su obiettivi complessi. Ma, se non vengono collegate alle strutture ordinarie, rischiano di pro-durre una separazione fra amministrazio-ne del progetto e amministrazione della routine. Il tema non è quindi se conservare o eliminare le strutture straordinarie, ma come trasferire nel funzionamento ordina-rio le competenze di programmazione, co-ordinamento, controllo e apprendimento che esse hanno sviluppato.
RIPM ha spesso insistito, in questi anni, sulla necessità di superare l’approccio giu-ridico-formale e di sperimentare innesti nuovi di sapere. Applicata all’organizza-zione, questa indicazione significa guarda-re agli uffici non solo come articolazioni di competenza, ma come sistemi di lavoro. Le amministrazioni devono essere analizzate nelle loro interdipendenze, nelle catene de-cisionali, nelle competenze effettivamente disponibili e nei tempi di risposta ai biso-gni collettivi. Solo così la riforma organiz-zativa può smettere di essere descrizione di organigrammi e diventare management delle capacità.
La trasformazione amministrativa degli ultimi anni ha riportato al centro, in modo dirompente, il capitale umano. Dopo una lunga stagione segnata da vincoli assun-zionali, blocco del turnover e progressivo innalzamento dell’età media del perso-nale, le aziende pubbliche si sono trovate davanti a una doppia esigenza: rinnova-re gli organici e aggiornare le competen-ze. La questione non riguarda soltanto la quantità del personale, ma la qualità della relazione fra persone, ruoli, tecnologie e responsabilità.
I rinnovi contrattuali del pubblico im-piego, inclusi quelli relativi alle Funzioni centrali, hanno cercato di intervenire non solo sul piano retributivo, ma anche su ordinamenti professionali, sviluppo delle competenze, lavoro agile, welfare organiz-zativo e valorizzazione delle professiona-lità. La revisione delle aree e dei sistemi di classificazione può essere interpretata come tentativo di rendere più coerente il rapporto fra attività effettivamente svolte, competenze possedute e possibilità di cre-scita professionale.
Tuttavia, il salto di qualità non si realiz-za con la sola innovazione contrattuale. Occorre collegare i sistemi professionali alla programmazione dei fabbisogni, alla formazione, alla mobilità interna, alla va-lutazione e alla progettazione dei processi. La piattaforma Syllabus, con l’autovalu-tazione delle competenze e i percorsi for-mativi sulle transizioni digitale, ecologica e amministrativa, indica una direzione rilevante: la formazione non come adem-pimento, ma come infrastruttura perma-nente di capacità organizzativa.
La sfida è anche reputazionale. Attrarre profili qualificati – digitali, gestionali, economici, tecnici, statistici, giuridici con competenze ibride – significa rendere ogni singola Pa un luogo nel quale sia possi-bile esercitare responsabilità, produrre valore pubblico e crescere professional-mente. Il reclutamento non può essere separato dalla qualità dell’organizzazione che accoglie i nuovi ingressi. Senza pro-cessi chiari, leadership, strumenti digitali e percorsi di sviluppo, anche il ricambio generazionale rischia di trasformarsi in so-stituzione numerica, non in rinnovamento amministrativo.
Da qui discende una implicazione di pu-blic management: la gestione delle persone non è un capitolo accessorio della riforma, ma il luogo nel quale si decide se le riforme diventano comportamento organizzativo. Le competenze non sono soltanto attribu-ti individuali; sono capacità collettive che nascono dall’interazione fra persone, tec-nologie, regole e responsabilità.
Nessuna trasformazione amministrativa può consolidarsi senza un ripensamen-to del ruolo della dirigenza pubblica. Nel periodo 2018–2026 i dirigenti sono stati chiamati a operare, come già sottolineato, in un contesto di crescente complessità: ge-stione dell’emergenza, attuazione del Pnrr, nuove procedure di procurement, digita-lizzazione, lavoro agile, carenza di compe-tenze specialistiche, pressione sui tempi e domanda crescente di accountability.
Le competenze richieste non coincidono più con la sola padronanza del quadro normativo. Restano fondamentali legali-tà, imparzialità e rispetto delle garanzie procedimentali, ma ad esse si affianca-no capacità di leadership, gestione delle persone, coordinamento di reti, uso dei dati, valutazione dei rischi, negoziazione interistituzionale e orientamento all’im-patto. Il dirigente diventa sempre più un interprete della complessità: non soltanto responsabile dell’ufficio, ma costruttore di connessioni fra obiettivi politici, risorse amministrative, vincoli regolativi e biso-gni sociali.
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, con il principio del risultato, rende eviden-te questa trasformazione. La legalità am-ministrativa non viene indebolita dall’o-rientamento al risultato; al contrario, ne viene ridefinita la funzione. Il risultato è perseguito nell’interesse della comunità e nel rispetto di trasparenza, concorrenza e buon andamento. Ciò richiede una di-rigenza capace di usare la discrezionalità in modo responsabile, motivato e orientato alla realizzazione effettiva degli interventi.
Resta aperto il nodo della valutazione. Troppo spesso i sistemi di performance sono stati percepiti come strumenti forma-li, debolmente collegati al miglioramento organizzativo. La fase post-pandemica e il Pnrr hanno mostrato la necessità di passa-re da una valutazione centrata su adempi-menti e metriche, spesso autoreferenziali, a una valutazione capace di sostenere ap-prendimento, riallocazione delle risorse, sviluppo delle competenze e qualità dei servizi. Valutare non significa soltanto mi-surare ciò che è stato fatto, ma costruire condizioni per fare meglio.
La dirigenza pubblica, dunque, è uno dei principali terreni sui quali misurare la ma-turità del cambiamento. Se resta prigionie-ra di una responsabilità “difensiva”, ogni azienda pubblica continuerà a privilegiare l’adempimento. Se, invece, viene sostenu-ta da regole chiare, competenze adeguate, sistemi informativi affidabili e valutazioni orientate al miglioramento, può diventare leva decisiva di innovazione istituzionale.
La digitalizzazione è stata una delle princi-pali direttrici di trasformazione del perio-do. Identità digitale, pagamenti elettronici, piattaforme nazionali, cloud, interopera-bilità, servizi online e dematerializzazione hanno progressivamente modificato l’in-terazione fra amministrazioni, cittadini e imprese. Il punto, tuttavia, non è soltanto la crescita degli strumenti digitali, ma la loro capacità di cambiare il modo in cui le amministrazioni producono conoscenza, decidono e rendono conto.
Il Digital Decade Country Report 2025 della Commissione europea riconosce all’Italia progressi rilevanti nelle infra-strutture e nei servizi pubblici digitali, ma segnala anche sfide persistenti nell’a-dozione dell’intelligenza artificiale e nella crescita dell’ecosistema innovativo. Questa valutazione conferma una tensione centra-le: la trasformazione digitale non coincide con la disponibilità di piattaforme, anche le più innovative, ma con la capacità di usarle per semplificare processi, integrare dati, personalizzare servizi, ridurre disu-guaglianze e aumentare la qualità delle decisioni.
Il tema dei dati è ormai il cuore della que-stione. L’intelligenza artificiale, come evi-denziato più volte, è il tema che mette in crisi l’idea del dato (Ia) come patrimonio proprietario del singolo ufficio. I sistemi predittivi, gli assistenti virtuali, gli stru-menti di classificazione automatica, l’ana-lisi documentale e la gestione algoritmica dei flussi richiedono basi informative af-fidabili, interoperabili e governate. Senza data governance, l’Ia rischia di amplifi-care errori, opacità e disuguaglianze; con una data governance matura, può soste-nere decisioni più tempestive, servizi più accessibili e una migliore allocazione delle risorse.
Il quadro europeo e nazionale si è nel frattempo arricchito. Il Regolamento (Ue) 2024/1689 ha definito regole armonizzate sull’intelligenza artificiale; la legge italiana
L’Ia non risolverà i problemi sistemici delle pubbliche amministrazioni. Può, semmai, renderli più evidenti. Se un procedimento è confuso, se un archivio è disordinato, se le responsabilità non sono chiare, se i dati sono incompleti, l’automazione non pro-duce modernizzazione ma accelerazione dell’errore. L’innovazione digitale deve quindi essere interpretata come riorganiz-zazione amministrativa: ridisegno dei pro-cessi, cura dei dati, formazione delle per-sone, responsabilità umana sulle decisioni, valutazione degli impatti e protezione dei diritti fondamentali.
Per RIPM questo è un terreno naturale di ricerca che si innerva nel solco della sua missione istituzionale. L’intelligenza artificiale obbliga aziendalisti, giuristi, economisti, studiosi di organizzazione, informatici, sociologi, psicologi del lavo-ro e, naturalmente, manager pubblici a confrontarsi su un oggetto comune. Essa rende evidente l’esigenza di un approccio multidisciplinare altra sfida dichiarata nello statement di RIPM, capace di tenere insieme efficienza, equità, accountability, competenze e fiducia nelle istituzioni.
Le politiche di semplificazione hanno accompagnato in modo costante il ciclo 2018-2026. Dalla gestione dell’emergenza alla realizzazione degli investimenti Pnrr, il legislatore ha cercato di accelerare pro-cedimenti, autorizzazioni, conferenze di servizi, appalti e controlli. La semplifica-zione è diventata una parola chiave del lessico riformatore. Ma proprio la sua ri-correnza dimostra quanto sia difficile tra-sformarla in esperienza concreta per citta-dini, imprese e amministrazioni.
Il punto critico è il divario fra semplifica-zione disegnata e semplificazione attuata. Le norme possono ridurre passaggi, ab-breviare termini, introdurre silenzi-as-senso o concentrare competenze. Ma se le amministrazioni non dispongono delle risorse necessarie, dei fattori in entrata e delle condizioni essenziali per la produ-zione di servizi pubblici la semplificazio-ne resta un disegno regolatorio che non modifica i tempi e la qualità dell’azione amministrativa. Questo divario è parti-colarmente visibile negli enti di minori dimensioni e nelle aree con minore dota-zione amministrativa.
I contratti pubblici sono il campo in cui questa tensione si manifesta con maggiore intensità. Il d.lgs. 36/2023 ha introdotto principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, rafforzando programmazione, qualificazione delle stazioni appaltanti e digitalizzazione del ciclo di vita dei con-tratti. L’Anac ha indicato che dal 1° gen-naio 2024 la disciplina del nuovo Codice prevede la gestione digitale dell’intero ciclo di vita dei contratti mediante piattaforme certificate e un ecosistema nazionale di ap-provvigionamento digitale fondato anche sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (Bdncp) e sull’interoperabilità.
Questa trasformazione è importante per-ché il procurement pubblico non è più sol-tanto un insieme di procedure per acqui-stare beni, servizi e lavori. È una leva di politica pubblica. Attraverso gli acquisti, le amministrazioni possono orientare inno-vazione, sostenibilità, qualità progettuale, sviluppo territoriale e transizione digitale. Ma perché ciò accada occorrono stazioni appaltanti qualificate, Rup competenti, progettazione di qualità, dati affidabili, controlli proporzionati e capacità di gesti-re l’esecuzione, non solo l’affidamento.
La semplificazione, dunque, non può essere pensata come sottrazione di re-gole, ma come costruzione di capacità. Semplificare significa rendere chiaro chi decide, su quali dati, con quali responsa-bilità, in quali tempi e con quali effetti. In questa prospettiva, legalità e risultato non sono poli opposti: la legalità amministrati-va trova piena realizzazione quando rende possibile la produzione di valore pubblico, non quando si esaurisce nella conservazio-ne del procedimento.
La fase conclusiva del Pnrr apre una do-manda decisiva: che cosa resterà delle innovazioni organizzative, gestionali e di-gitali attivate in questi anni? La risposta non può essere cercata soltanto nel rispet-to delle scadenze o nella rendicontazione della spesa. Il vero banco di prova è l’im-patto: la capacità degli interventi di mo-dificare in modo duraturo la qualità dei servizi, l’accessibilità, la fiducia, la produt-tività amministrativa, la coesione territo-riale e la capacità dello Stato di orientare lo sviluppo.
Il Pnrr ha introdotto nelle amministrazio-ni una cultura più esplicita del monitorag-gio. Ha diffuso indicatori, target, scaden-ze, sistemi informativi e responsabilità di rendicontazione. Ma il monitoraggio non coincide con la valutazione degli impat-ti. Misurare l’avanzamento è necessario; comprendere gli effetti è altra cosa. La fase post-Pnrr richiede di spostare l’attenzio-ne dalle realizzazioni agli esiti: non solo quanti progetti sono stati completati, ma come hanno cambiato l’esperienza dei cit-tadini, la capacità degli enti, la qualità del lavoro pubblico e la resilienza dei territori.
Questa prospettiva implica un salto cultu-rale. Le amministrazioni devono svilup-pare capacità di valutazione ex ante, in itinere ed ex post; devono usare dati am-ministrativi, evidenze empiriche e ascol-to degli utenti; devono saper apprendere dagli insuccessi; devono collegare perfor-mance organizzativa e impatto pubblico. In assenza di questa evoluzione, il rischio è che la stagione del Pnrr venga archiviata come parentesi finanziaria, senza incidere stabilmente sui modi di amministrare.
La valutazione degli impatti è anche un tema democratico. In un contesto di risor-se scarse, transizioni complesse e aspettati-ve crescenti, le istituzioni pubbliche devo-no essere in grado di spiegare non soltanto che cosa fanno, ma perché lo fanno, con quali risultati e a beneficio di chi. Questo richiede trasparenza, ma anche capacità narrativa e responsabilità politica e am-ministrativa. Il valore pubblico non è solo prodotto; deve essere riconosciuto, discus-so e reso verificabile.
La ricostruzione delle dinamiche 2018–2026 suggerisce un’agenda di ricerca e di azione coerente con la missione di RIPM. Essa può essere sintetizzata in alcune do-mande guida, non come elenco chiuso, ma come invito al confronto fra studiosi, diri-genti, professionisti e portatori d’interesse.
La prima domanda riguarda la capacità amministrativa: come misurarla, come svilupparla, come distribuirla nei territori e come evitare che resti concentrata nelle amministrazioni già più forti? La seconda riguarda l’organizzazione e la gestione: quali meccanismi consentono di trasfor-mare le esperienze straordinarie del Pnrr in routine ordinarie di project manage-ment, coordinamento e valutazione? La terza riguarda le persone: quali modelli di reclutamento, formazione, sviluppo professionale e leadership possono rende-re l’amministrazione attrattiva per nuove competenze e nuove generazioni?
La quarta domanda riguarda il digitale e l’Ia: quali modelli di governance permet-tono di usare tecnologie e dati senza inde-bolire trasparenza, responsabilità e dirit-ti? La quinta riguarda la semplificazione: come superare il divario fra norma e attua-zione, soprattutto negli enti territoriali più fragili? La sesta riguarda il procurement: come trasformare gli acquisti pubblici da presidio procedurale a leva strategica di innovazione, sostenibilità e sviluppo? La settima, infine, riguarda l’impatto: come rendere la valutazione d’impatto, che mi-sura gli effetti a lungo termine generati da un’attività pubblica, gli outcome, per la creazione di valore pubblico parte ordi-naria del ciclo di policy e non appendice finale della rendicontazione?
Queste domande confermano la necessità di una rivista capace di tenere insieme teoria e casi, diritto e management, organizzazione e tecnologia, livelli di governo e stakehol-der, Italia e comparazione internazionale. RIPM può essere un luogo nel quale le ri-forme non vengono soltanto descritte, ma analizzate; un’arena nella quale i casi am-ministrativi diventano occasioni di model-lizzazione; uno spazio nel quale l’esperienza dei manager pubblici dialoga con la ricerca scientifica e con le domande della società.
Il ciclo 2018–2026 consegna una lezione essenziale: l’amministrazione non è soltan-to apparato di esecuzione, ma infrastrut-tura pubblica del vivere collettivo. Nei mo-menti di crisi, essa garantisce continuità; nei programmi di investimento, trasfor-ma risorse in interventi; nella transizione digitale, rende effettivi diritti e servizi; nella regolazione, costruisce condizioni di fiducia; nel procurement, orienta svilup-po; nella gestione delle persone, custodisce competenze e motivazione pubblica.
Per questo la modernizzazione ammini-strativa non può essere affidata a una sin-gola leva. Non bastano norme, tecnologie, assunzioni, piattaforme o piani. Serve una cultura gestionale capace di integrare que-ste dimensioni in una visione di lungo pe-riodo. Il passaggio da una Pa dell’adempi-mento a una Pa delle capacità di decidere e fare non implica abbandonare legalità e garanzie; significa, al contrario, riconnet-terle al loro fine: produrre valore pubblico, ridurre disuguaglianze, sostenere lo svi-luppo e rendere effettivi i diritti.
In questa prospettiva, l’editoriale qui pro-posto interpreta il periodo 2018–2026 non come un “cloud” in cui sono sedimentate tutte le riforme, ma come un vero e fonda-mentale laboratorio di apprendimento isti-tuzionale. La domanda conclusiva non è se la Pa italiana sia cambiata abbastanza, ma se saprà consolidare ciò che ha imparato. È da questa domanda che può ripartire una riflessione coerente con la missione di RIPM: innovare la pubblica amministra-zione attraverso analisi, confronto, multi-disciplinarità e proposte capaci di trasfor-mare la conoscenza in azione pubblica.
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Il presente volume conferma, al pari dei pre-cedenti, il valore della Sezione “Dialoghi”, quale arena favorevole per un confronto sui temi del public management, offrendo nuo-vi strumenti di dialogo e analisi.
Ebbene, il primo articolo, “Intelligenza artificiale e governance pubblica: limiti e funzioni del diritto penale”, muove da un interrogativo: “quale ruolo può svolgere il diritto penale nella regolazione dell’in-telligenza artificiale e nella governance dei rischi ad essa correlati?” Dapprima si descrive le caratteristiche dell’Ia rilevanti per il policy maker e i rischi connessi, poi vengono analizzati i limiti e le potenzia-lità del diritto penale quale strumento di governance esplorando le tecniche di cri-minalizzazione potenzialmente applicabili e, infine, si prendono in considerazione il caso italiano e le strategie regolatorie adot-tate (compresa la legge 132/2025) nel no-stro Paese dal decisore politico con un fo-cus sulle sfide poste dall’uso dell’Ia da parte della pubblica amministrazione. L’Autrice (Ricci) conclude riaffermando la tesi so-stenuta sin dall’inizio, ovvero “il diritto penale non è idoneo a rivestire un ruolo centrale nella gestione delle problematiche legate all’avvento dell’intelligenza artifi-ciale”. Con una precisazione: l’intervento penale non viene escluso aprioristicamen-te, ma collocato in “una fase successiva ed eventuale laddove gli strumenti settoriali (…) risultino insufficienti a garantire una tutela effettiva e d adeguata degli interessi giuridici coinvolti”.
Sempre nella medesima sezione, anche un secondo contributo approfondisce il tema dell’integrazione e dell’implementazione dell’intelligenza artificiale. In particola-re, come indica il titolo: “Intelligenza ar-tificiale e pubblica amministrazione: il contesto della normativa Eu e il caso dei Piani triennali del fabbisogno del persona-le dell’Agenzia delle Entrate”. Gli Autori (D’Arrigo & Interdonato), dopo aver rappresentato brevemente l’evoluzione del quadro normativo europeo nell’ambito dell’innovazione tecnologica, si interroga-no – facendo riferimento, a livello nazio-nale, al Piano triennale per l’informatica nella Pa e alla Strategia per l’intelligenza artificiale – su come l’introduzione dell’Ia incida sui “processi di programmazione del personale delle pubbliche amministra-zioni influenzando la ridefinizione delle competenze professionali richieste, l’orga-nizzazione del lavoro e le (…) dotazioni or-ganiche”. L’Agenzia delle Entrate è stata selezionata come amministrazione para-digmatica, quale caso di studio, in ragio-ne del suo essere interessata da “processi di innovazione tecnologica, automazione, data analysis e utilizzo di strumenti di ma-chine learning nei procedimenti operativi e nei sistemi di controllo, così come della disponibilità di dati pubblici, documenti organizzativi e Piani triennali del fabbi-sogno del personale. E l’analisi condotta sembra comprovare come l’introduzione di strumenti basati sull’Ia “incida progres-sivamente anche sui modelli di program-mazione del personale, determinando una trasformazione qualificativa delle compe-tenze richieste e una revisione delle tradi-zionali logiche di definizione dei fabbiso-gni occupazionali nelle Pa”.
Il terzo contributo, “Analisi comparati-va delle asimmetrie nella gestione delle risorse umane: dirigente pubblico vs di-rigente privato”, muove da una “rilettura integrata” – anche attraverso un richiamo della letteratura sullo Strategic Human resource management (Shrm) – delle differenze strutturali nella gestione del-le risorse umane tra pubblico e privato. E, “per destrutturare e comprendere i meccanismi sottostanti” a quella nel set-tore pubblico, l’Autore (Aguanno) ha adot-tato il modello Amo (Ability, Motivation, Opportunity) – sviluppato originariamen-te da Appelbaum et al. – “dimostrando come l’efficacia dell’azione amministrati-va dipenda dall’allineamento di queste tre dimensioni sistemiche”, peraltro esplorate attraverso casi concreti. L’indagine termi-na affermando che la “trasformazione del dirigente pubblico (…) a vero interprete del management e custode del public value (…) si costruisce sviluppando solide capa-cità analitiche, proteggendo la vocazione al servizio della collettività e disegnando architetture organizzative flessibili, scevre dalle idealizzazioni di mercato ma salda-mente ancorate alle peculiarità istituzio-nali dello Stato”.
Il quarto articolo, “Trasferimenti statali e analisi della performance dei servizi loca-li: due casi di studio”, affronta il tema del-la misurazione della performance dei ser-vizi pubblici locali evidenziando – pure mediante cenni a letteratura economica e amministrativa – i “limiti di un siste-ma basato prevalentemente su indicatori di spesa e di volume dei servizi erogati”. Gli Autori (Agasisti & Vecchi) suggeri-scono di integrare tali misure con indica-tori in grado di cogliere la qualità delle prestazioni, così da supportare in modo più efficace sia la programmazione delle politiche pubbliche sia i meccanismi di trasferimento delle risorse. Mediante due indagini empiriche, realizzate tra il 2021 e il 2025, hanno valutato il ruolo degli indicatori di qualità oggettiva dei servizi comunali, con particolare riferimento a quelli di asili nido e assistenza domicilia-re. Rispetto a questi “servizi cruciali del welfare locale” sono fornite, sulla base dei risultati delle due indagini svolte, pure delle implicazioni di policy. Nonostante la partecipazione volontaria e il nume-ro limitato di enti coinvolti, le evidenze emerse con riguardo alle due domande di ricerca mostrano che questi indicatori (di qualità oggettiva) risultano generalmente rilevabili attraverso dati amministrativi disponibili presso i comuni, anche se non sempre in forma utilizzabile; consentono di evidenziare differenze significative tra contesti territoriali, modelli gestionali e configurazioni di servizio fornendo in-formazioni utili per analisi comparative, benchmarking e apprendimento organiz-zativo”. Per quanto osservato, e tenendo presenti i limiti sottolineati, l’aggiunta di indicatori di qualità oggettiva nei sistemi informativi esistenti può “supportare una programmazione nazionale più selettiva e informata” e “migliorare i criteri di asse-gnazione delle risorse”.
Il quinto e ultimo contributo (della Sezione “Dialoghi”), “La valutazione di base della disabilità come strumento di public mana-gement”, allargando l’orizzonte di rifles-sione con un focus sulle politiche pubbliche in materia di disabilità. Gli Autori (Croce & Di Cosimo) propongono la valutazione di base della disabilità come un “labo-ratorio avanzato di public management applicato, nel quale si intrecciano diritti, risorse, competenze e responsabilità istitu-zionali”. Argomentano che “dotare que-sto snodo (di governance multilivello) di strumenti adeguati non è solo una scelta tecnica, anche una decisione politica e am-ministrativa che incide sulla qualità della cittadinanza e sulla credibilità dello Stato nel garantire diritti fondamentali”. In que-sta prospettiva, il Coefficiente di rilevanza (Cr) – indice sintetico che esprime quanto una condizione di disabilità sia rilevante ai fini del riconoscimento dell’invalidità, dell’accesso a benefici e provvidenze e dell’attivazione del progetto di vita indivi-duale, personalizzato e partecipato, secon-do il d.lgs. 62/2024 – operazionalizzato attraverso il Questionario unico per la va-lutazione della disabilità (Quvd), è presen-tato come “strumento di policy implemen-tation” in grado di rafforzare la capacità amministrativa delle istituzioni del sistema di welfare coinvolte.
I contributi di questo volume, indipenden-temente dalla loro collocazione nelle due Sezioni, hanno visto impegnati, e messo in connessione, studiosi e esperti con dif-ferenti approcci disciplinari, rinnovan-do così l’“ambizione mobilitante” della Rivista nel “prospettare scenari per pro-iettare il complesso del sistema pubblico in una società del futuro”.
Riferimenti Bibliografici